TRANSIZIONE 4.0: risposte dell’Agenzia delle Entrate 4

Gli ultimi chiarimenti dell’agenzia delle entrate ai quesiti

Il nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0 è uno degli strumenti più efficaci tra quelli ch stanno trainando la ripresa del Paese. L’agenzia risponde – a volte congiuntamente al Ministero – ai quesiti di maggior interesse.

Ritardo nell’interconnessione (estratti)

(…) il beneficio attribuito sotto forma di credito d’imposta è “sganciato” dai coefficienti di ammortamento ed è parametrato tout court al costo di acquisizione del bene eleggibile.

Occorre osservare, altresì, che, in continuità con la disciplina dell’iper ammortamento e del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi introdotto dalla legge di bilancio 2020, anche il comma 1059 della legge di bilancio 2021 ammette, in caso di disallineamento temporale tra l’entrata in funzione del bene “Industria 4.0” e la sua interconnessione, la fruizione del credito d’imposta “in misura ridotta” dall’anno di entrata in funzione del bene, ovverosia nella medesima aliquota percentuale spettante in relazione agli investimenti aventi ad oggetto beni
strumentali “ordinari” (i.e., 10 per cento e 6 per cento, rispettivamente, ai sensi dei commi 1054 e 1055 della legge di bilancio 2021), rinviando la fruizione del credito d’imposta “in misura piena” (ai sensi dei commi da 1056 a 1058 della legge di bilancio 2021) a partire dall’anno dell’avvenuta interconnessione ai sensi del comma 1062 della legge di bilancio 2021.

(…) Ad esempio, ipotizzando che nel corso del 2021 si proceda all’acquisto e all’entrata in funzione di un bene agevolabile il cui costo sia pari a 90.000 euro e che nel corso del 2022 si proceda alla sua interconnessione, qualora l’impresa nel corso del 2021 si avvalga della possibilità di utilizzare in compensazione la prima quota del credito spettante ai sensi del comma 1054 della legge di bilancio 2021, pari a 3.000 euro (1/3 di 9.000), a partire dal 2022 decorrerà il triennio di fruizione del credito spettante, per ipotesi, ai sensi del comma 1056 e la quota annuale
compensabile sarà pari a 14.000 euro [1/3 di 42.000 (45.000 – 3.000)].

(…) La norma da ultimo menzionata e le disposizioni agevolative in cui la medesima è inserita non contemplano espressamente alcun termine entro il quale il bene 4.0 deve essere interconnesso e i documenti attestanti la sussistenza dei requisiti necessari per l’agevolazione devono essere acquisiti.
Sul punto, si ritiene che tornino applicabili le indicazioni fornite con la circolare n. 4/E del 2017 e con la risoluzione n. 27/E del 9 aprile 2018 in tema di iper ammortamento, nonché con la risposta a istanza di interpello n. 394 dell’8
giugno 2021 resa in riferimento al credito d’imposta in esame.
Nella citata circolare 4/E del 2017 è stato precisato che la fruizione dell’iper ammortamento dipende dai momenti di effettuazione dell’investimento e di entrata in funzione del bene e che solo da quest’ultimo è possibile iniziare a godere dell’iper ammortamento, a condizione che nello stesso periodo d’imposta avvenga anche l’interconnessione del bene. Nell’ipotesi in cui, invece, l’interconnessione sia effettuata in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, la fruizione dell’iper ammortamento potrà iniziare solo da tale successivo periodo.

Presenza dei requisiti al momento dell’acquisto

(…) sulla base del parere tecnico reso dal Mi.S.E. che: “… si rende opportuno preliminarmente richiamare l’attenzione sul fatto che il riconoscimento dei benefici previsti per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali secondo il paradigma “4.0” – a prescindere dalla forma in cui viene riconosciuta la sovvenzione in base alla disciplina applicabile in funzione del momento di effettuazione – presuppone il
soddisfacimento di alcune caratteristiche tecnologiche, in parte “richieste” al bene oggetto d’investimento e in parte “richieste” all’impresa beneficiaria, dipendenti dalla classificazione del bene stesso, attraverso la sua riconduzione ad una delle voci degli allegati A e B… Ciò ricordato, si precisa ancora, sul piano generale, che le … caratteristiche tecnologiche … che il paradigma 4.0 “richiede” ai beni medesimi devono essere presenti prima del loro utilizzo nel processo di produzione (o messa in funzione). Quanto all’interconnessione, requisito il cui soddisfacimento, come accennato, dipende non solo dalle caratteristiche intrinseche del nuovo bene oggetto d’investimento, ma anche, strettamente, dalle caratteristiche del sistema informativo dell’impresa, è stato riconosciuto che lo stesso possa essere soddisfatto anche in un momento successivo a quello di effettuazione dell’investimento e messa in funzione del bene; e ciò, proprio per consentire all’impresa di potersi dotare o di poter adeguare i sistemi informatici ai quali il bene (già dotato delle caratteristiche tecniche al momento del suo primo utilizzo) dovrà interconnettersi. Al riguardo,
nella citata circolare 4/E del 2017 è stato precisato che: “…il “ritardo nell’interconnessione (conseguente, ad esempio, alla complessità dell’investimento) non è di ostacolo alla completa fruizione dell’iper ammortamento, ma produce un
semplice slittamento del momento dal quale si può iniziare a godere del beneficio”

Sulla base delle considerazioni sopra svolte, pertanto, deve in ogni caso escludersi che, per i beni non dotati, al momento del loro primo utilizzo, di tutte le caratteristiche tecniche richieste dal paradigma 4.0, il successivo apporto di modifiche e integrazioni atte a conferire ai medesimi ex post una o più di tali caratteristiche, possa consentire l’ammissibilità ai benefici 4.0. […]. Da ultimo, appare anche opportuno ricordare, in via generale, che il rispetto delle 5+2/3 caratteristiche tecnologiche e del requisito dell’interconnessione, dovranno essere mantenute in essere per tutto il periodo di godimento dei benefici 4.0.

Al riguardo, si precisa che, ai fini dei successivi controlli, dovrà essere cura dell’impresa beneficiaria documentare, attraverso un’adeguata e sistematica reportistica, il mantenimento per tutto il periodo di fruizione dei benefici, delle caratteristiche e dei requisiti richiesti”

Utilizzo del Credito d’Imposta da parte di un soggetto diverso da quello che lo ha maturato

(…) è stato precisato che: “la fattispecie della cessione del singolo bene debba essere separata dalla diversa ipotesi
del trasferimento del bene agevolato all’interno di un compendio aziendale oggetto di un’operazione straordinaria (indipendentemente dal fatto che questa sia fiscalmente neutrale o realizzativa). In quest’ultima ipotesi, infatti, il trasferimento del bene nell’ambito di un’azienda o di un ramo d’azienda, diversamente dall’ipotesi del trasferimento del singolo cespite, non vanifica la finalità sottesa alle disposizioni agevolative: in tal caso, infatti, l’azienda mantiene, sotto il profilo tecnologico e digitale, sempre lo stesso livello “qualitativo”. In altre parole, i beni agevolati e l’azienda in cui essi sono inseriti continuano ad essere utilizzati come un complesso unitario, tecnologicamente trasformato, in coerenza con la ratio della norma agevolativa. Pertanto, il mutamento della titolarità di un’azienda (o di un ramo
d’azienda) che contiene uno o più beni agevolati non comporta il venir meno dell’iper ammortamento, la cui fruizione continuerà, in capo all’avente causa, secondo le regole, i costi e la dinamica temporale originariamente determinati in
capo al dante causa, indipendentemente dal sopravvenuto cambiamento di proprietà del complesso aziendale”

Ciò rilevato, si ritiene che anche al credito d’imposta in esame si applichi il principio desumibile dai citati documenti di prassi, ovverosia che, in presenza di operazioni straordinarie, caratterizzate dalla veicolazione dell’azienda o di un ramo
d’azienda nel cui ambito è rinvenibile il bene agevolato da cui origina il credito d’imposta, l’avente causa continuerà a fruire del credito d’imposta maturato in capo al dante causa, secondo le regole originariamente determinate in capo a
quest’ultimo, indipendentemente dal sopravvenuto cambiamento di proprietà del complesso aziendale.

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Fonte: Agenzia delle Entrate

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