TRANSIZIONE 4.0: risposte dell’Agenzia delle Entrate 2

Gli ultimi chiarimenti dell’agenzia delle entrate ai quesiti

Il nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0 è uno degli strumenti più efficaci tra quelli ch stanno trainando la ripresa del Paese. L’agenzia risponde – a volte congiuntamente al Ministero – ai quesiti di maggior interesse.

Ambito temporale

  • In base al comma 1051 della Legge di Bilancio 2021, il credito d’imposta spetta per gli investimenti effettuati nell’intervallo temporale che va dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022 ( o al 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31/12/2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per centro del costo di acquisto).
  • Nel caso in cui gli investimenti eleggibili al credito d’imposta siano effettuati nell’intervallo temporale che va dal 16 novembre 2020 al 30 giugno 2021 viene a verificarsi una parziale sovrapponibilità della nuova disciplina con quella della precedente legge di Bilancio 2020. (…) Al riguardo, si ritiene che il coordinamento delle due discipline agevolative sul piano temporale debba avvenire distinguendo il caso degli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020, vale a dire anteriormente alla decorrenza della nuova disciplina, si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato cersato l’acconto del 20%, dal caso degli investimenti per i quali alla suddetta data non risultino verificate tali condizioni. Nel primo caso, si ritiene che gli investimenti, sempre se effettuati entro il 30 giugno 2021, restino incardinati nella precedente disciplina (…) . Nel secondo caso, ri rende applicabile la nuova disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2021.

Rilevanza dell’IVA

Posto che il comma 1054 della legge di bilancio 2021 stabilisce che il costo dei beni agevolabili è determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lett. b), del Tuir, e che, per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni, si precisa che costituisce una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’articolo 19-bis 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’articolo 36-bis del medesimo DPR n. 633 del 1972.

Non rileva, invece, ai fini della determinazione del valore degli investimenti, l’IVA parzialmente indetraibile in misura corrispondente al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione ed
operazioni esenti ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del DPR n. 633 del 1972.
In quest’ultima ipotesi l’IVA parzialmente indetraibile per effetto del prorata, non può essere considerata come costo afferente le singole operazioni d’acquisto, ma è una massa globale che si qualifica come costo generale.
Quanto agli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, nel caso in cui per l’utilizzatore l’IVA sui canoni di locazione sia indetraibile ai sensi dell’articolo 19-bis 1 del DPR n. 633 del 1972, ai fini dell’agevolazione assume rilievo anche l’IVA pagata dal locatore sull’acquisto del bene.

Beni in Leasing riscattati

Preliminarmente, occorre considerare che, come evidenziato in premessa, l’agevolazione prevista dalla legge di bilancio 2021 per gli investimenti in beni strumentali nuovi è attribuita nella forma del credito d’imposta e, in quanto tale, è
parametrata tout court al costo di acquisizione del bene eleggibile.

(…) con riferimento agli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, il comma 1054 della legge di bilancio 2021 stabilisce che per la determinazione del relativo credito d’imposta «si assume il costo sostenuto
dal locatore per l’acquisto dei beni».
In tale ipotesi non rileva, come accadeva nell’agevolazione fruita sotto forma di maggiorazione, il costo sostenuto dal locatario, rappresentato dalla somma delle quote capitale dei canoni di leasing e dal prezzo di riscatto.
Il parametro di commisurazione del credito d’imposta spettante al locatario è rappresentato dal “costo per l’acquisto del bene” sostenuto dal locatore.

Il riferimento al “costo per l’acquisto del bene”, anche nel caso di investimenti effettuati mediante contratto di locazione finanziaria, rende omogeneo il criterio di determinazione del credito d’imposta spettante sia che si proceda con l’acquisto in proprietà che con l’acquisizione del bene in leasing.
Da tutto quanto precede, ne consegue che, ai fini della determinazione del credito d’imposta spettante al locatario, non assume alcuna rilevanza il prezzo di riscatto dallo stesso pagato all’atto di esercizio del diritto di opzione.
Una diversa interpretazione condurrebbe ad un maggior credito d’imposta riconosciuto ai soggetti che effettuano acquisti di beni in leasing rispetto a chi effettua l’investimento agevolato mediante atto di compravendita.

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Fonte: Agenzia delle Entrate

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